Se c’è la necessità di sapere tutto sulla prestazione energetica degli edifici, ecco qui l’articolo adatto a risolvere dubbi e perplessità sui nuovi aggiornamenti e sulle novità relative a questo aspetto oramai così importante per tutte le abitazioni.

La prestazione energetica degli edifici è basata sulla quantità di energia che viene consumata in un anno tramite l’utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di ventilazione, di produzione di acqua calda sanitaria, con specifica attenzione anche agli impianti di illuminazione, di ascensori o scale mobili per edifici non residenziali.

Tramite il certificato o attestato di prestazione energetica APE, viene attestata tale prestazione e la classe energetica nella quale un immobile rientra. Vengono inoltre indicati nel documento gli eventuali interventi possibili da fare per migliorare la situazione complessiva dello stabile.

Dal 2015 la certificazione che attesta la prestazione energetica degli edifici è redatta allo stesso modo su tutto il territorio nazionale. Mette inoltre in evidenza nelle prime pagine del documento stesso, tutte le informazioni necessarie, dalle quali il cittadino può rendersi conto dell’effettivo stato energetico dello stabile.

È obbligatorio, come da D.Lgs 192/05 dotare ogni edificio dell’attestato di prestazione energetica APE, soprattutto per stabili che vengono messi in vendita o in locazione. In questo modo tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile, se classificate ad un buon livello, permettono di valorizzare l’abitazione stessa e avere un valore di mercato più alto.

Ricordiamo che tramite il Decreto Rilancio 2020, è stato accordato e inserito un APE chiamato convenzionale. Si differenzia dal solito certificato Ape perché ha il solo scopo di certificare la prestazione energetica degli edifici migliorata di almeno due classi rispetto alla precedente. Il motivo è per poter accedere all’agevolazione fiscale del superbonus 110%, il quale viene proposto per incentivare la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di impianti e installazioni da sostituire e migliorare in efficienza energetica e in termini di consumi.

Il decreto Dlg 48/2020

Il Decreto Dlg 48/2020 mette in atto la direttiva UE 844 del 2018 che ha stabilito delle modifiche sulla prestazione ed efficienza energetica in campo dell’edilizia. Tenendo conto di ciò che cita testualmente la direttiva:”Proseguire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato”, le modifiche introdotte sono:

  • l’obbligo di migliorare la prestazione energetica di nuovi e vecchi edifici;
  • stimolare strategie a livello nazionale di ristrutturazione degli edifici stessi;
  • sostenere lo sviluppo di colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Per tale motivo il decreto 48/20 introduce altresì delle novità e de cambiamenti sul documento APE sulla prestazione energetica degli edifici, modificando così il Dlgs 192/2005 nei seguenti termini:

  • si determinano i criteri e le strategie per la ristrutturazione a lungo termine per gli immobili;
  • viene modificata la definizione di impianto termico;
  • gli edifici dichiarati inagibili vengono esclusi dall’obbligo di attestazione prestazione energetica;
  • richiede l’integrazione negli edifici di sistemi atti alla ricarica di veicoli elettrici;
  • è obbligata la data del sopralluogo effettuato dal certificatore energetico, cambiando quindi il format del modello stesso da compilare. Con annesso verbale firmato dal proprietario dell’immobile;
  • ogni cambiamento messo in atto nell’abitazione, atto a modificare la classe energetica della stessa, va attestato tramite un nuovo APE;
  • cambia e definisce un nuovo metodo di calcolo per attestare la prestazione energetica.

Le sanzioni previste in mancanza di attestato APE per edifici dati in locazione, sono aumentate più del triplo rispetto a prima.

Le novità

Come abbiamo visto tra le novità relative alla prestazione energetica degli edifici e al suo certificato APE, c’è il cambiamento sul metodo di calcolo per redigere il documento stesso.

Nel caso di nuove abitazioni la prestazione energetica viene certificata tramite il metodo calcolo di progetto o standardizzato, redatto tramite software messi a disposizione sul mercato e attestati dal CTI. Con questa modalità la valutazione parte dai dati di ingresso del progetto energetico, in base a come è costruito lo stabile e vagliando il servizio degli impianti e la loro realizzazione.

Per edifici già in essere, si esegue invece il metodo del calcolo da rilievo sull’edificio o standard. In questo caso si procede con rilievi, anche strumentali, sia sull’edificio che sugli impianti. Seguendo le normative tecniche di riferimento previste nazionali, europee o internazionali. In alternativa si può avvalere sempre dei software disponibili e certificati come nel caso precedente.

Esistono inoltre formule semplificate per poter redigere il certificato APE per la prestazione energetica degli edifici. Non concesse però nel caso di attestato APE convenzionale dedicato al superbonus 110%.

In breve, le prestazioni energetiche certificate tramite il documento APE, sono calcolate in base a 10 classi energetiche che identificano ciascuna un determinato valore di qualità energetica degli edifici. Partendo dalla classe più bassa classificata G, arrivando alla classe energetica più alta denominata A4, le abitazioni vengono catalogate in base al loro consumo energetico e all’efficienza sul risparmio energetico. Più la classe è alta, più l’edificio diminuisce il suo impatto sull’ambiente.

Requisiti e competenze certificatori e installatori

Vediamo ora requisiti e competenze per certificatori e installatori, che si occupano nel concreto degli interventi e dei sopralluoghi necessari ad attestare la prestazione energetica degli edifici.

Il certificatore energetico è un tecnico qualificato e abilitato alla redazione del certificato di prestazione energetica APE degli edifici. il soggetto che ricopre l’onere di verificare la qualità energetica di un immobile, deve essere iscritto all’albo dei certificatori energetici, in base alle vigenti norme nazionali. Pertanto anche architetti, ingegneri o geometri abilitati come tecnici alla progettazione di edifici e di impianti, possono prendere le vesti di certificatori, previa iscrizione al loro ordine di appartenenza.

Per poter attestare la prestazione energetica dell’edificio, deve sottoscrivere la dichiarazione d’indipendenza con la quale afferma di non avere nessun coinvolgimento diretto né indiretto della progettazione di eventuali ristrutturazioni di edifici da certificare. Inoltre la sua nomina viene fatta ad inizio lavori e viene indicata nella pratica edilizia consegnata in comune.

Non seguire le normative e tutti i criteri di redazione del certificato di prestazione energetica degli edifici, può costare al certificatore sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari.

Ecco quali sono le attività che il certificatore di prestazione energetica degli edifici deve svolgere per adempiere correttamente al suo ruolo:

  • recuperare tutti i dati catastali dell’immobile;
  • verificare i documenti e controllare gli impianti;
  • organizzare il sopralluogo dell’immobile da certificare.

Il sopralluogo è necessario, oltre che obbligatorio, per rilevare ogni caratteristica strutturale e dell’involucro edilizio dello stabile: infissi, solai, impianti, tamponatura esterna ed interna. Verificare ogni impianto o installazione atti alla miglioria dell’efficienza della casa. In questo modo potrà calcolare l’indice di prestazione energetica globale dell’abitazione. Il certificatore deve inoltre indicare quali interventi migliorativi possono essere fatti per una maggiore prestazione energetica dell’immobile, stabilendo anche la nuova ipotetica classe energetica raggiungibile.

L’installatore si occupa solamente della manutenzione straordinaria messa in atto su impianti o installazioni. È una persona qualificata e professionista del mestiere, che programma, verifica e controlla la messa in opera degli impianti. Al termine del suo lavoro, dovrà compilare la relazione tecnica prevista per l’installazione effettuata. Ma non potrà essere lui la figura che attesta le prestazioni energetiche dell’impianto e dell’edificio intero.

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