Sisma Bonus 110: vediamo quali sono le ultime disposizioni e quali sono i documenti che, in qualità di fornitore del servizio, la ditta o il professionista hanno la responsabilità di redigere.
Il Sisma Bonus ha subito diverse modifiche delle sue applicazioni nel corso degli anni. La struttura di base resta quella indicata nella Legge di Stabilità del 2017. In generale, la detrazione si basa su interventi antisismici realizzati in zone a rischio sismico di livello 1, 2 o 3.
La percentuale di detrazione parte dal 50% e arriva al 70%, se l’immobile sale di una classe di rischio sismico, o all’80%, se l’immobile sale di due classi. In caso di condomini, la percentuale aumenta del 5 percento. Per orientarsi, il Ministero delle Infrastrutture mette a disposizione delle linee guida relative al Sisma Bonus.
Il cliente può avere una detrazione con diverse modalità:
Le detrazioni si intendono premianti e l’importo massimo è di 96mila euro, divisibile anche in 5 rate annuali. I clienti possono chiedere la detrazione come sconto sul corrispettivo, o come credito di imposta.
Gli allegati per il Sismabonus sono divisi in A e B. L’allegato A indica il miglioramento della classe di rischio. L’allegato B, invece, indica la classe di rischio prima e quella dopo i lavori. L’asseverazione si presenta con la SCIA. Terminati i lavori, si passa alle asseverazioni.
Quali sono i cambiamenti normativi che il bonus ha avuto nel corso degli anni e di cui tenere conto per le dichiarazioni come fornitori?
Il decreto Rilancio 2020 prevede che la detrazione sia del 110% indipendentemente dalla classe di rischio. Si tratta del Sisma Bonus oggetto di proroga 2022 nell’art. 9 dell’attuale legge di Bilancio. La nuova detrazione è valida per condomini e IACP fino al 31 dicembre 2023. Nel 2024 la detrazione scende al 70%, per poi arrivare al 65% nel 2025.
Nei Comuni che hanno vissuto il sisma dal 1 aprile 2009, fino al 2025 la detrazione è del 110%, ma si deve fare attenzione a dove si trova l’edificio dove si stanno effettuando i lavori. È sempre nel decreto Rilancio che si indicano i documenti da fare come operatori per le detrazioni d’imposta.
I professionisti devono presentare:
Attenzione, perché se mancano i documenti, la violazione è considerata responsabilità anche di fornitori e cessionari che hanno applicato lo sconto in fattura. Per le asseverazioni, i professionisti devono tenere conto di quanto indicato nell’art. 14 del DL. 63/2013. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso pubblici per decreto ministeriale i requisiti per l’efficienza energetica e per le asseverazioni.
Questo tipo di documenti va inviato all’ENEA indicando l’immobile oggetto della pratica e gli interventi realizzati o SAL (Stato Avanzamento Lavori). L’ente valuterà tutti i documenti trasmessi ai sensi dell’art. 8 del DL 192/2005.
Il Ministero definisce delle classi di rischio, da A+ a G, dove G indica la classe peggiore. Per calcolarla, si verifica qual è la minore tra la classificazione IS-V e quella PAM.
La prima si riferisce all’indice di sicurezza in caso di sisma. La seconda indica la perdita annua media attesa. È una percentuale che verifica i costi per ricostruire dopo il sisma secondo le Norme Tecniche e sulle Costruzioni.
I metodi per arrivare a queste risultanze sono due: il metodo convenzionale – che si basa sulle Norme Tecniche e sulle Costruzioni – e il metodo semplificato, che si basa solo sull’attestare il miglioramento della classe di rischio.
Sisma ed ecobonus si possono ottenere anche insieme. In questo caso, il limite di spesa di 96mila euro aumenta del 50 percento. Vale per i Comuni colpiti da sisma a partire dal 2008. È importante che, a monte, ci sia la dichiarazione del fabbricato come in stato di emergenza. Gli immobili destinati alle attività produttive non sono ammessi.
Cosa succede se ci sono degli interventi che superano il limite in immobili che non rientrano? La circolare n. 57/E/1998 indica che l’intervento di natura superiore ha la priorità. Quando Ecobonus e Sismabonus si usano insieme, il limite arriva a 136mila euro per unità immobiliare.
Questi bonus combinati prevedono la presentazione dell’attestato di prestazione energetica APE. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2022 con la normativa 59/2021.
Quando si lavora su un condominio, la maggioranza dei condomini deve essere d’accordo. Qual è questa maggioranza nei numeri? Il Decreto Semplificazioni 2020 e la Legge di Bilancio 2021 rispondono, riducendo i termini per la delibera.
L’Art.9-bis prevede la maggioranza semplificata dei condomini, ossia gli intervenuti in assemblea, e almeno un terzo dei millesimi per approvare gli interventi di efficientamento energetico e aderire all’opzione della cessione del credito, dello sconto in fattura, o adesione ai finanziamenti eventuali.
La maggioranza semplice è prevista, dunque, per l’approvazione degli interventi, di cui all’articolo 119 comma 1, lettere a,b,c della legge 77/2000 e per l’approvazione dell’adesione all’opzione per la cessione, oppure per lo sconto, di cui all’articolo 121 della legge 77/2020.
Gli interventi possono essere di riparazione, miglioramento o adeguamento. Gli interventi di riparazione o locali hanno lo scopo di riparare strutture preesistenti dopo aver evidenziato le carenze. Quelli di miglioramento si definiscono così solo se l’effettivo miglioramento è pari almeno al 10% in più di sicurezza in caso di sisma.
Infine, quelli di adeguamento prevedono un miglioramento con un livello di sicurezza pari a quello di una struttura nuova. Per gli edifici scolastici, il cambiamento di classe deve essere almeno da seconda a terza. Per gli altri edifici, il cambiamento di classe deve essere da terza a quarta.
Ci sono due normative che entrano in gioco nel Sismabonus quando si parla della responsabilità del professionista. La prima è l’articolo 121, comma 6 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), mentre l’altra è l’art. 2055 del Codice Civile. Il professionista non è tenuto a quantificare l’importo della detrazione, perché il calcolo viene effettuato in automatico dall’Agenzia delle Entrate.
Se ci sono delle violazioni, la stessa Agenzia delle Entrate richiederà indietro il maltolto, maggiorato di interessi e sanzioni. La responsabilità dipende dal rilievo e dal ruolo nei lavori: più si è in alto nella gerarchia e più si paga. La polizza assicurativa che il professionista ha per tutelare il proprio lavoro non sempre scatta. Si deve verificare di volta in volta per quali casi si è protetti dalla polizza. Per evitare problemi, si deve agire con prudenza e perizia, verificando la correttezza in tutti i passaggi.