Dimensione bagno disabile: gli obblighi di legge da rispettare

La dimensione del bagno per il disabile è regolata in Italia da un’apposita legge, anche se spesso le varie norme possono risultare poco chiare. Ci sono molti obblighi e prescrizioni per realizzare un bagno disabili a norma di legge. Le misure e la dimensione minima del bagno per diversamente abili è regolamentata da una singola legge del 1989. Esistono disposizioni di legge specifiche sia per i bagni privati, sia per gli edifici pubblici.

In questa guida, affronteremo nel dettaglio la normativa bagno disabili per togliere ogni dubbio sulla sua corretta applicazione, sia in appartamento che in locali commerciali.

Bagni disabili: cosa dice la normativa?

Sono tre le norme che regolamentano le misure dei bagni disabili, tutte entrate in vigore nel 1989.

  • La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
  • Il decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22 giugno 1989.

Tale normativa si applica a tutti i bagni dedicati a persone con disabilità o difficoltà motorie, nonché ad anziani non deambulanti. Sono interessati al rispetto della normativa tutti gli edifici privati di nuova costruzione, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e la ristrutturazione degli edifici sia privata che pubblica.

La presenza dei servizi igienici è obbligatoria in tutti gli esercizi commerciali che prevedono una somministrazione di cibo e bevande. In poche parole, la legge italiana prevede la presenza del bagno nei locali che hanno i “posti a sedere”. Sono esenti dal rispetto di tale normativa quei locali che, pur somministrando cibo, prevedono esclusivamente il servizio d’asporto. L’esempio più concreto sono le gelaterie, ma non solo. In più, i servizi igienici sono obbligatori in tutti i locali pubblici e in tutti gli esercizi commerciali con una superficie uguale o superiore a 250 metri quadri.

I locali obbligati ad avere i servizi igienici devono sempre considerare due locali separati e distinti per sesso. Anche il wc per disabili è sempre obbligatorio. Il locale non deve essere separato rispetto a quello degli uomini o delle donne, ma può essere accorpato a uno di essi.

Barriere architettoniche e normativa

La normativa in oggetto si occupa di eliminare tutte le barriere architettoniche che impediscono il corretto utilizzo dei servizi igienici da parte delle persone con disabilità motoria. In particolare, dunque, si devono prendere in considerazione i pavimenti, le porte e i dislivelli, specie per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici.

  • Nell’area del bagno e nelle adiacenze della porta di accesso, i pavimenti devono rispettare alcune regole fondamentali. Questo è valido sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Il materiale deve essere necessariamente antiscivolo e antisdrucciolo. La pavimentazione non deve presentare deformazioni o affossamenti. Al contrario, deve presentare una superficie liscia e il più possibile priva di dislivelli.
  • La porta del bagno. La maniglia della porta del bagno deve essere posta a circa 90 cm dal pavimento. La larghezza della porta deve consentire il passaggio della sedia a rotelle. In base alla normativa, deve essere di almeno 75 cm anche se con deroghe apposite è possibile ridurla a 70 cm. Il materiale deve essere leggero e resistente.
  • È opportuno evitare i gradini che renderebbero impossibile il passaggio del disabile. Se possibile, posizionare il bagno al piano terra. Altrimenti è necessario installare un montascale.

Una cura particolare deve essere accordata anche alla base del piatto doccia. La pavimentazione più adatta in questo caso è quella a mosaico che permette un’aderenza migliore.

Misure e dimensioni bagni disabili

Le misure e le dimensioni dei bagni per disabili previste dalla legge sono di almeno 180×180 centimetri. In più, è opportuno considerare lo spazio di manovra in sedia a rotelle all’interno e fuori dal locale del bagno. In particolare:

  • Deve essere garantito l’accostamento laterale al wc e quello frontale al lavabo.
  • Deve essere garantita una distanza minima di un metro tra i diversi sanitari.
  • Deve entrare abbastanza luce nel locale.
  • Deve essere apposto un corrimano per disabili in posizione orizzontale per tutto il perimetro del bagno, a circa 80 centimetri dal pavimento e 5 centimetri dalle pareti, per facilitarne la presa.
  • Devono essere presenti due corrimano verticali vicino al wc fissati al pavimento e al soffitto per favorire il corretto utilizzo del bagno da parte del disabile. Il primo corrimano deve essere a sinistra, distante 40 cm dall’asse e 15 cm dalla parete retrostante. Il secondo a destra, deve distare 30 cm dal bordo anteriore della tazza e 15 dalla parete laterale.

La scelta dei sanitari è altresì regolamentata nel dettaglio dalla normativa vigente.

  • Il lavabo per il bagno disabile deve essere a mensola e deve prevedere uno spazio libero sottostante di 70 cm. Il bordo anteriore deve essere posto a 80 cm dal pavimento e deve possedere almeno 80 cm frontali. La sua posizione ottimale è, di solito, di fronte al wc, per permettere alla persona diversamente abile maggiore spazio di manovra.
  • La rubinetteria non deve avere un miscelatore a manopola, ma a leva clinica per una presa più agevole.
  • Il wc ha una seduta di 45-50 cm di altezza e deve sporgere 80 cm dal muro. Lo spazio laterale deve essere di almeno un metro. In più, deve essere predisposto un campanello a cordone da suonare in caso di emergenza o necessità. Si consiglia di installare un set wc-bidet con doccino estraibile, facilmente raggiungibile dalla tazza.
  • La doccia non deve avere un gradino, ma essere posta a filo con il pavimento. In più, è consigliabile e non obbligatoria l’apposizione di un sedile all’interno della cabina.
  • La vasca deve essere munita di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. Deve presentare un sedile interno alto tra i 50 e i 55 cm. Oltre a questo, deve possedere un doccino estraibile e flessibile. Tale doccino deve essere facilmente raggiungibile dalla persona posizionata sul sedile interno.
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