In questo articolo affrontiamo il tema del Codice appalti, un testo normativo che, dopo gli ultimi aggiornamenti, subirà notevoli modifiche a partire da gennaio 2023.
Il nuovo Codice degli Appalti, in cui il ruolo del Consiglio di Stato diviene fondamentale, dovrà infatti contenere i 31 principi presentati nella legge delega n. 78 del 21/06/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 24/06/202.
Per comprendere meglio quali saranno le novità presenti nel Codice degli appalti aggiornato, è però necessario avere ben chiara la natura dei contenuti di questo testo. Facciamo quindi il punto della situazione, presentando i principi alla base del codice e un riassunto delle normative in esso contenute.
Nel corso dell’articolo concentreremo poi la nostra attenzione su alcuni articoli centrali per la gestione dei rapporti tra società e Pubblica Amministrazione, come, per esempio, i motivi di esclusione dalla gara (art.80 codice appalti, ex art. 38) e i casi di modifica dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia (art.106).
Il Codice appalti, anche conosciuto come Codice dei Contratti Pubblici, è il testo unico contenuto nel d.lgs 50/2016. Esso contiene l’insieme delle normative che regolano i rapporti tra aziende e P.A., oltre che le procedure di scelta dei soci privati degli enti pubblici. Il codice degli appalti riporta infatti al suo interno ben 220 articoli, suddivisi in 6 parti.
Questo testo di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese, è regolato da due principi base, ovvero quelli della convenienza e dell’imparzialità. Questi ultimi, tuttavia, seppur volti a ispirare procedure più eque e trasparenti, risultano troppo spesso trascurati dai soggetti coinvolti nell’indizione e nella partecipazione di gare d’appalto pubbliche.
Un problema non di second’ordine, che costringe il legislatore a modificare costantemente il Codice degli appalti nel tentativo di disciplinare la materia in oggetto in modo più efficace: il Codice appalti attuale venne infatti elaborato con l’obiettivo di sostituire il precedente impianto normativo, costituito dal d.lgs. n. 163/2006.
Il testo attualmente in vigore, tuttavia, fu a sua volta oggetto di immediate modifiche, contenute nel cosiddetto “Decreto correttivo Codice appalti” (d.lgs. n. 56/2017). In tale occasione, le principali modifiche introdotte riguardarono istituti fondamentali, come l’appalto integrato, il contraente generale e significative semplificazioni procedurali. Vennero inoltre modificati i poteri dell’ANAC.
Importanti modifiche in materia di appalti pubblici sono poi state elaborate nei decreti cosiddetti “Sblocca Cantieri” (d.l n. 32/2019), e nel d.l. “Semplificazioni bis” (n. 77/2021).
Non tutti possono però partecipare alle gare d’appalto pubbliche: proprio per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e meritocrazia sull’assegnazione, esistono dei requisiti di partecipazione che le ditte interessate devono rispettare al momento dell’iscrizione alla gara.
A normare tali requisiti troviamo infatti l’articolo 80 codice appalti, il quale individua i motivi di esclusione e presenta aggiornamenti significativi rispetto a quanto disposto precedentemente dall’art. 38 codice appalti.
In questo senso, risultano essenziali le indicazioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art 80 codice appalti. Il comma 1 prevede che un’azienda sia esclusa dalla gara se condannata con sentenza definitiva per uno dei seguenti reati:
Per comprendere a quali soggetti vadano riferiti i motivi indicati nei commi 1 e 2 è necessario consultare il comma 3 del medesimo articolo.
Un’altra tematica di largo interesse riguarda poi la possibilità di modificare i contratti in corso d’opera. Se durante lo svolgimento dei lavori sorgono degli imprevisti, le stazioni appaltanti possono modificare i contratti di appalto durante il periodo di efficacia.
Ciò è reso possibile tramite quanto contenuto nell’art. 106 del codice appalti, che disciplina tutte le ipotesi di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia e le relative modalità.
È importante notare a questo proposito che, secondo il suddetto articolo, non tutte le modifiche del contratto in corso d’opera si configurano come “varianti in corso d’opera”. Ciò infatti accade solo quando le modifiche sono dettate da circostanze imprevedibili.
L’art 106 codice appalti distingue nettamente tra:
– modifiche apportabili senza dover avviare una nuova procedura (comma 1);
– modifiche che comportano la necessità di una nuova procedura d’appalto (comma 6).
Il comma 1 dell’art. 106 del codice appalti stabilisce poi che sia le modifiche, sia le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, anche indicato come RUP.
Nell’ottica di un’ulteriore semplificazione delle procedure, fortemente richiesta dagli operatori economici anche per via dell’impatto della crisi pandemica da Covid-19, le norme che regolano il settore dei contratti pubblici hanno subito non pochi interventi dal 2019 a oggi.
La revisione del Codice dei contratti attuale e il conseguente progetto per un nuovo Codice appalti a partire dal 2023 si inserisce proprio in questa tendenza e prende forma tramite gli impegni assunti dal Governo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Più nello specifico, l’adozione della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici ha sancito un ulteriore passo in avanti in tema di semplificazioni. La delega contiene infatti ben 31 criteri direttivi e ha come scopo il riordinamento delle norme vigenti. I decreti delegati dovranno essere adottati entro marzo 2023.
In conclusione, elenchiamo alcuni dei principali criteri direttivi che ispirano il nuovo codice appalti: